(massima n. 1)
Ai fini della individuazione dei termini di fase della custodia cautelare, fino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, dovendosi far riferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 278 e 303, comma primo, lett. a) e b), c.p.p., alla «pena stabilita della legge», detta espressione, attesa la onnicomprensività del termine «legge», va intesa nel senso che deve aversi riguardo non solo (come avviene abitualmente), ai limiti edittali indicati nella norma incriminatrice, ma anche a quelli eventualmente ricavabili da altre norme di cui debbasi obbligatoriamente tener conto (salvo quanto previsto nella seconda parte del citato art. 278 c.p.p.) in quanto destinate ad avere necessariamente incidenza nella determinazione non in concreto (cioè nella futura valutazione del giudice), ma in astratto, del trattamento sanzionatorio applicabile nella fattispecie legale per cui si procede. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente, essendo stato rubricato il reato di cui all'art. 73 del T.U. in materia di stupefacenti approvato con D.P.R. n. 309/90, per un fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore del detto D.P.R., si fosse fatto riferimento, come pena massima, tenendo conto della regola dettata dall'art. 2, comma terzo, c.p., non a quella prevista dal detto art. 73 ma a quella, inferiore, prevista dal previgente art. 71 della L. n. 685/75).