(massima n. 1)
Le dichiarazioni della persona offesa dal reato sono indipendentemente dalla eventuale concorrente qualifica di coindagato in procedimenti connessi o collegati del soggetto che le rende assimilabili alla testimonianza, che il legislatore considera un mezzo di prova, attribuendole, ai fini dell'affermazione della responsabilitā, una presunzione di attendibilitā maggiore della semplice chiamata in correitā o in reitā, la quale, pur costituendo un Ģelementoģ di prova, esige la concomitanza di altri elementi di eguale valenza, che la corroborino. (Fattispecie relativa a procedimento incidentale de libertate, relativamente al quale la S.C. ha ritenuto che la deposizione della vittima dell'azione criminosa, per quanto rappresenti un quid pluris rispetto all'indizio, ancorché grave, cui č subordinata la prognosi richiesta dall'art. 273 c.p.p., deve essere dal giudice sottoposta a un rigoroso vaglio, al fine di escludere che essa sia effetto di mire deviatrici).