(massima n. 1)
L'art. 659 c.p. prevede due distinte fattispecie, sicché se da un canto l'esercizio di mestieri rumorosi non è sanzionabile ai sensi del comma 2 della norma quando si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni dell'autorità, dall'altro l'uso di strumenti sonori eccedenti il normale esercizio è punibile ai sensi del comma 1, ove siano disturbate le occupazioni o il riposo delle persone. Pertanto, è punibile ai sensi del comma 1 della norma incriminatrice in questione colui che esercita una professione o un mestiere rumoroso facendo abuso di strumenti sonori, a nulla rilevando che l'autorità amministrativa non abbia disciplinato l'attività. (Fattispecie relativa all'esercizio di una discoteca «a carattere stagionale», che disturbava i villeggianti).