(massima n. 1)
La generica offerta di indennizzo, fatta alla parte lesa in momento processuale imprecisato e da questa respinta, non può assumere, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., quel grado di serietà e congruità richiesto dalla detta norma, occorrendo concretezza, effettività ed immediata disponibilità dell'offerta, anche in ipotesi di non accettazione.