(massima n. 1)
Nel caso di possesso di un'arma clandestina, allorquando si individui semplicemente nella clandestinitą dell'arma il sintomo di una non meglio specificata origine delittuosa e non siano precisati la natura ed il titolo del reato presupposto deve escludersi la configurabilitą del delitto di ricettazione; ed invero in detta ipotesi deve ritenersi insussistente l'elemento costitutivo della «provenienza» della cosa da altro delitto, dovendosi tale concetto circoscrivere alle ipotesi in cui la cosa stessa in sé costituisca il frutto o prodotto o profitto del precedente reato, e non soltanto l'oggetto naturale di una pregressa condotta illecita, come quella volta all'eliminazione dei segni distintivi di un'arma.