(massima n. 1)
Il giudice d'appello, se l'impugnazione è stata proposta dal solo imputato, può procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta per altro reato in altro giudizio, a norma del primo comma dell'art. 168 c.p., mentre non può procedere a detta revoca nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 168 c.p. (cioè qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, la cui pena cumulata alla precedente non supera i limiti dell'art. 163 c.p. tenuto conto dell'indole e della gravità del reato), né può procedere alla revoca della sospensione della pena inflitta per il reato oggetto del giudizio, disposta con sentenza di primo grado.