(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, l'effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva non č escluso dalla reattivitā dimostrata da alcune delle vittime dei fatti estorsivi commessi dai membri della societas sceleris prestando fattiva collaborazione con la polizia e sottraendosi comunque al regime omertoso imposto in una determinata zona.