(massima n. 1)
La contravvenzione prevista nel capoverso dell'art. 659 c.p. ha carattere speciale rispetto a quella contemplata nel comma 1 dello stesso articolo, ed è caratterizzata dalla relazione, posta dal legislatore, tra l'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso e le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità; il potere punitivo dello Stato, quindi, interviene tutte le volte in cui il giudice accerti che la professione o il mestiere rumorosi siano stati esercitati in contrasto con le leggi o le disposizioni impartite, in mancanza delle quali il giudice non può dare inizio all'azione penale mancando i presupposti di legittimità.