(massima n. 1)
Le due ipotesi dell'art. 659 c.p. costituiscono distinti titoli di reato, essendo rinvenibile, la prima, nel fatto di arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone e, la seconda, in quello dell'esercizio di un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o dell'autoritą, con la conseguente presunzione iuris et de iure del disturbo solo se connesso all'irregolare esercizio del mestiere e, pertanto, dell'ammissibilitą di un loro concorso. Tuttavia č ravvisabile l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 659 citato ove le emissioni sonore oltre l'ambito della normale tollerabilitą siano conseguenti ad un abuso della utilizzazione dei mezzi di esercizio del mestiere di per sč rumoroso, con l'effusione aggiuntiva di rumori non strettamente connessi all'esercizio dell'attivitą nella specie abnorme propagazione di strepiti, schiamazzi, rumori di cucina, «chiamate» , aggiuntivi alla necessaria diffusione, nei locali del canto e della musica connessa alla gestione di un «piano bar».