(massima n. 1)
In caso di richiesta di condanna al pagamento di penale convenzionalmente stabilita per l'inadempimento, a carico della parte che eccepisca la entità manifestamente eccessiva della stessa, chiedendone la riduzione, nessun altro onere può configurarsi se non quello di prospettare al giudice l'esigenza di una valutazione comparativa tra l'interesse patrimoniale che la controparte aveva alla esecuzione del contratto stesso e l'ammontare della penale stabilito, in quanto gli elementi necessari per tale valutazione sono desumibili dalla convenzione prodotta a supporto della propria domanda dalla controparte, mentre è, se mai, quest'ultima tenuta a dimostrare, a fronte della contestazione sollevata ex adverso, le ragioni che giustificavano l'ammontare apparentemente abnorme della penale in relazione al valore del contratto. Per converso, una sproporzione che non si manifesti ictu oculi esige, da parte di chi la eccepisce, un'allegazione esplicativa della dedotta eccessiva entità della penale, oltre ad una deduzione di prove in ordine all'assenza di ragioni giustificative di detta sproporzione.