(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, č da escludere, anche in materia di libertā personale, la deducibilitā con il ricorso per cassazione del vizio di travisamento del fatto e, quindi, di ragioni attinenti alla individuazione, alla cernita, alla valutazione dei fatti processuali. Il vizio di motivazione č circoscritto nel nuovo rito alla manifesta illogicitā che risulti dal testo del provvedimento impugnato con la conseguenza che il potere dovere di cognizione della Corte di cassazione č limitato all'esame della struttura logica del documento con esclusione di verifiche degli atti del procedimento.