(massima n. 1)
Una volta dimostrata l'esistenza dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, per la configurazione dell'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti delitti che possono tra di loro concorrere, in quanto le relative norme incriminatrici tutelano interessi diversi č sufficiente la prova che gli associati hanno, tra i loro scopi, anche la commissione di pił delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.