(massima n. 1)
Quello contemplato dall'art. 659, primo comma, c.p., è un reato di pericolo per la cui configurabilità è necessario accertare che gli schiamazzi e i rumori, in quanto travalicanti, per la loro entità oggettiva, i limiti della normale tollerabilità, siano potenzialmente idonei a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone. Allorché il giudice di merito riscontri tale situazione, è poi del tutto indifferente che una o più persone abbiano effettivamente avvertito il disturbo, avendosi comunque una lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, e cioè dell'ordine pubblico inteso come tranquillità pubblica. Per converso, quando la predetta situazione di fatto non ricorra, le lamentele di una o più persone non sono sufficienti a integrare la materialità del reato in argomento.