(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della circostanza attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 62 n. 6 c.p., non č sufficiente, nel caso di offerta non accettata, che il colpevole metta a disposizione della persona offesa i suoi beni, dato che, perché possa considerarsi sussistente l'attenuante, occorre che la persona offesa sia messa in grado di disporre agevolmente, immediatamente ed incondizionatamente di quanto ha formato oggetto di una offerta non accettata. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che l'indicata ipotesi non si fosse verificata per non essere stati tramutati in danaro i beni offerti, e cioč, la metā del terreno e della casa di abitazione che l'imputato aveva in comproprietā con la moglie).