(massima n. 1)
L'aggravante di cui all'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, non può consistere nella circostanza dell'appartenenza dell'imputato ad un'associazione mafiosa; infatti sia il tenore letterale della norma — che la riferisce ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero alla finalità di agevolare le associazioni previste dal medesimo articolo — sia lo scopo perseguito dal legislatore nel prevederla (l'aggravamento delle pene per chi commette reati con «metodi» mafiosi o per agevolare tal tipo di associazioni criminose), escludono che essa sia applicabile a coloro che già fanno parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso e siano, pertanto, responsabili di tale reato.