(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge, onde deve dichiararne l'inammissibilità, qualora esso sia proposto esclusivamente per vizio di motivazione a norma dell'art. 606, lettera e), seconda ipotesi, stesso codice.