(massima n. 1)
Ricorrono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di disturbo, che superi i limiti di normale tollerabilitā, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilitā delle persone che vivono nell'ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti. Ne consegue che non vi č necessitā di ricorrere ad una perizia fonometrica per accertare l'intensitā del suono, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento esplicitato con motivazione indenne da vizi logici che per le sue modalitā di uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensitā tale da superare i limiti di normale tollerabilitā. (Nella fattispecie č stato rigettato il ricorso di un parroco, condannato per aver fatto funzionare il suono delle campane della chiesa, azionato da orologio elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d'ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone).