(massima n. 1)
Nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p. l'elemento materiale del reato č costituito dalla condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, intendendosi per partecipazione la stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori almeno in numero di tre del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attivitą tipiche dell'associazione e per «tipo mafioso» la sussistenza degli elementi elencati nel comma 3 del citato articolo, qualificanti tal genere di organizzazione criminosa, mentre quello soggettivo č rappresentato dal dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontą di partecipare a detta associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad adoperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa.