(massima n. 1)
Nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p. l'elemento materiale del reato è costituito dalla condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, intendendosi per partecipazione la stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori — almeno in numero di tre — del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche dell'associazione e per «tipo mafioso» la sussistenza degli elementi elencati nel comma 3 del citato articolo, qualificanti tal genere di organizzazione criminosa, mentre quello soggettivo è rappresentato dal dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a detta associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad adoperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa.