(massima n. 1)
In caso di compravendita, sino a quando il bene non sia stato consegnato al compratore, il venditore ne conserva la detenzione nomine alieno, anche dopo la consegna del bene allo spedizioniere; quest'ultimo, infatti, ai sensi dell'art. 1737 c.c. č solo un mandatario del committente per conto del quale si impegna a concludere un contratto di trasporto, restando il possesso o la detenzione del bene in capo al mandatario; pertanto il venditore, detentore nomine alieno del bene e committente del contratto di spedizione, č legittimato a proporre richiesta di riesame del sequestro del bene venduto effettuato presso lo spedizioniere.