(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) può essere realizzato — per quel che concerne l'ipotesi prevista dal primo comma — anche nello svolgimento di attività legittima sotto il profilo amministrativo, in quanto per la sua sussistenza, contrariamente all'ipotesi prevista dal secondo comma di detto articolo che specificamente sanziona la condotta di chi esercita un mestiere rumoroso in violazione delle specifiche norme dettate in materia dalla competente autorità amministrativa, si prescinde totalmente da ogni autorizzazione o legittimità d'operato, valutandosi soltanto il disturbo arrecato ai terzi mediante la condotta descritta dalla norma (abuso di strumenti sonori o segnalazioni acustiche, ovvero cagionamento o non impedimento di strepiti di animali).