(massima n. 1)
Le disposizioni della L. 24 luglio 1993 n. 256 che hanno modificato la L. 27 dicembre 1956 n. 1423 nel senso che il proposto non può più essere allontanato dal luogo di residenza o di dimora abituale, si applicano anche ai procedimenti di prevenzione in corso alla data della sua entrata in vigore. (Nella specie, non essendosi tenuto conto di tale principio da parte del giudice di merito, la S.C. ha annullato il provvedimento con rinvio, stante la necessità di specifici accertamenti per l'individuazione esatta dei comuni di residenza e di abituale dimora).