(massima n. 1)
L'interesse cui il giudice deve aver riguardo per stabilire, ai fini della possibile riduzione equitativa, se l'ammontare della penale debba ritenersi manifestamente eccessivo, non è quello al risarcimento del danno subito dal creditore in dipendenza dell'inadempimento, ma quello che il creditore stesso aveva all'esecuzione della prestazione contrattuale; qualora, pertanto, la penale risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimento, al momento della stipulazione, nessun rilievo può assumere l'eventuale eccessività della penale stessa per la sopravvenienza di fatti che riducano quell'interesse del creditore ovvero l'entità del pregiudizio che lo stesso venga in concreto a subire per effetto dell'inadempimento del debitore.