(massima n. 1)
In materia di giudizio abbreviato, poiché l'imputato, nel convenire con il pubblico ministero alla trattazione del processo allo stato degli atti, rinuncia a difendersi provando, in cambio di un più favorevole trattamento sanzionatorio, non possono operare né il divieto previsto dall'art. 526 c.p.p., né le prescrizioni di cui agli artt. 514, secondo comma (divieto di lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria) e 350, settimo comma (divieto di utilizzazione — se non per le contestazioni — delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini), precetti, tutti, che si riferiscono esclusivamente al dibattimento.