(massima n. 1)
Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone č reato di pericolo e per la sua sussistenza non č necessaria la prova che il disturbo investe un indeterminato numero di persone, essendo sufficiente una condotta tale da poter determinare quell'effetto. Una volta individuata la potenzialitą diffusiva del disturbo, poi, la contravvenzione ricorre anche quando esso sia arrecato ad un numero circoscritto e limitato di persone o addirittura ad una singola persona.