(massima n. 2)
L'illiceità penale della condotta di chi, esercitando una professione o un mestiere, provochi effetti rumorosi, può essere affermata solo se l'esercizio dell'attività si verifica fuori dei limiti modali, spaziali e temporali imposti dalla legge o da altro provvedimento. Ove difettino norme integratrici dell'art. 659, secondo comma, c.p., invero, l'esercizio di qualsiasi mestiere rumoroso deve considerarsi legittimo, fatta salva la tutela civile di chi dovesse ritenersi leso da rumori esorbitanti la normale tollerabilità.