(massima n. 1)
L'art. 752 c.c. prevede che i coeredi contribuiscano fra loro al pagamento dei debiti ereditari, in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente. Ne deriva che in mancanza di un patto con cui il de cuius abbia stipulato l'obbligazione solidale dei propri eredi a favore del creditore, gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti personalmente in proporzione delle rispettive quote.