(massima n. 1)
Rettamente č ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., per i continui schiamazzi e rumori provocati, con disturbo delle persone, dagli avventori di un bar, il gestore del medesimo. Infatti la qualitą di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta anche l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento (attuazione dello ius excludendi, ricorso all'autoritą, ecc.) per impedirne l'attuazione e la prosecuzione.