(massima n. 1)
Il bene giuridico della libertā personale č leso da qualunque apprezzabile limitazione della libertā fisica intesa quale possibilitā di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno, a nulla rilevando la circostanza che la vittima non faccia alcun tentativo per recuperare la propria libertā di movimento quando a tal fine deve porre in essere mezzi straordinari che comportino anche un rischio presunto. (Fattispecie in tema di sequestro di persona).