(massima n. 1)
Venuta meno a seguito dell'entrata in vigore della L. 11 febbraio 1992, n. 157 la punibilitā a titolo di furto della condotta di cattura di animali di specie non protetta, nell'esercizio della caccia in tempo in cui la stessa era vietata, l'agente, che abbia commesso il fatto prima della vigenza della suddetta normativa, č assoggettabile soltanto alla sanzione amministrativa prima stabilita dall'art. 31, lettera c), L. 27 dicembre 1977, n. 968. (Nella specie trattavasi di imputazione di furto di tre conigli).