(massima n. 3)
In materia di esercizio di professioni rumorose con il termine «professione» di cui al secondo comma, dell'art. 659, c.p., si è inteso indicare qualsiasi esplicazione di attività lavorativa individuale o di impresa collettiva non specificatamente manuale con esclusione di quella esercitata per mero diletto configurandosi in tale ultima eventualità, nel caso di disturbo provocato a causa di essa, la responsabilità ai sensi del primo comma, del medesimo articolo. Nell'evenienza, poi, che la attività sia della pubblica amministrazione, la persona fisica alla quale deve farsi risalire la responsabilità della regolamentazione dell'esercizio dell'attività rumorosa in contrasto con le disposizioni di legge o regolamento richiamate dal secondo comma, dello stesso articolo, diviene di fatto concorrente nell'esercizio professionale e quindi destinatario delle sanzioni che tendono a reprimere la condotta illecita ivi prevista.