(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 659 c.p. occorre distinguere l'ipotesi del mestiere rumoroso per sé stesso da quella dell'uso, nel corso dell'esercizio di una qualsiasi attività, di mezzi rumorosi, e ciò perché se il mestiere non è, di per sé stesso, rumoroso, ma comporta soltanto l'uso di mezzi rumorosi, trova applicazione non il secondo bensì il primo comma, dell'art. 659 c.p., sempreché vi sia concreto disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. (Con riferimento al caso di specie la Cassazione ha escluso che tra le attività «necessariamente» rumorose non rientrano quelle agricole).