(massima n. 1)
Il risarcimento del danno previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 c.p. non può essere considerato come un elemento a sé, ma deve, nel quadro delle dimostrazioni di ravvedimento che il condannato deve fornire, essere valutato come atto comprovante, con il pentimento e la riprovazione per il delitto commesso, la fattiva volontà del reo di eliminarne o attenuarne, le conseguenze dannose deve, cioè, essere considerato non tanto nella sua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, quanto sotto il profilo soggettivo, come concreta manifestazione del sincero proposito di fare tutto il possibile per sanare le conseguenze del delitto. Ne consegue che da una parte deve riconoscersi che la «impossibilità di adempiere» le obbligazioni civili nascenti dal reato (come causa della condizione di cui trattasi) non può identificarsi con la mancanza assoluta di ogni risorsa economica, d'altra parte va accertato se il condannato abbia dimostrato un effettivo interessamento e abbia fatto quanto in suo potere per eliminare le conseguenze materiali del delitto da lui commesso.