(massima n. 1)
Non sono impugnabili i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione del detenuto alla corrispondenza telefonica, adottati dall'autorità giudiziaria o da quella penitenziaria, secondo l'ordine delle rispettive competenze, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché detti provvedimenti non sono comunque annoverabili tra quelli concernenti la libertà personale, ricorribili ex art. 111 Cost.