(massima n. 1)
Il reato previsto dall'art. 659, comma primo, c.p. č un reato di pericolo. Pertanto, per la sua configurazione, non č necessaria la prova del reale disturbo provocato al riposo ed alle occupazioni delle persone, ma č necessario che gli schiamazzi o i rumori superino i limiti della normale tollerabilitā e siano obiettivamente idonei a recare disturbo ad una pluralitā indeterminata di persone.