(massima n. 1)
L'art. 11 della L. 18 aprile 1975, n. 110 prescrive che sulle armi comuni da sparo sia impresso in maniera indelebile il numero di matricola idoneo all'identificazione e al controllo di esse. Chiunque detenga un'arma deve, dunque, sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi, il cui difetto è penalmente sanzionato e non può trincerarsi dietro l'ignoranza della loro cancellazione. Pertanto, il cessionario possessore di un'arma a meno che non voglia attribuirsi la paternità dell'abrasione della matricola risponde di ricettazione, poiché la cancellazione del segno distintivo è sufficiente a provare la consapevolezza nell'agente della provenienza delittuosa dell'arma stessa, in quanto non posseduta legittimamente dal cedente. (Fattispecie in cui la matricola abrasa si trovava all'interno della canna, in posizione non visibile dall'esterno).