(massima n. 1)
L'art. 67 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, recante disposizioni a tutela delle cose d'interesse artistico e storico, prevede una figura criminosa specifica e distinta dal reato di furto, per cui il richiamo ivi contenuto all'art. 624 c.p. deve intendersi ai soli fini dell'applicazione della pena, con conseguente esclusione del sistema di aggravanti previsto dall'art. 625 c.p.