(massima n. 1)
Nel procedimento di esecuzione la declaratoria di inammissibilità della richiesta è di norma emessa dal presidente del collegio (art. 666 c.p.p.) con decreto motivato, ma nulla vieta che per ragioni di economia processuale analogamente possa provvedere de plano il collegio, cui comunque compete il potere-dovere di rilevare le cause di inammissibilità. In tal ultimo caso il provvedimento del collegio, se pronunciato senza contraddittorio, anche se formalmente qualificato come ordinanza, ha comunque il valore giuridico di un decreto, sicché ad esso non si applica il disposto del settimo comma dell'art. 666 c.p.p. che prevede che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, trovando invece applicazione il principio dell'effetto sospensivo dell'impugnazione, secondo la regola generale contenuta nell'art. 588 c.p.p.