(massima n. 1)
Poiché l'abolitio criminis spiega efficacia anche per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa, non č possibile dichiarare l'avvenuta estinzione di un fatto il quale, per effetto della depenalizzazione, abbia perduto qualsiasi connotazione criminosa che possa giustificare tale pronuncia di estinzione. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso sentenza assolutoria per abolitio criminis da illeciti valutari, con esclusione della trasmissione degli atti all'Utc, proposto per sollecitare la declaratoria di estinzione del fatto per intervenuta prescrizione, con ogni conseguenza in ordine alla salvaguardia degli interessi civili).