(massima n. 1)
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'istituto di credito che non versi alla tesoreria provinciale dello Stato, nel termine previsto, le somme al cui pagamento sia stato delegato dal contribuente è soggetto alla penale, nella misura del 2 per cento per ogni giorno di ritardo, stabilita dall'art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, aggiunto dall'art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 30, convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160. L'obbligazione di versare le somme a tale titolo incassate, che nasce a carico della banca nei confronti dell'amministrazione, pur non rivestendo natura tributaria, è tuttavia una obbligazione pubblica, in quanto regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell'interesse della P.A. creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate; ne consegue che alla «speciale» penale in esame non è applicabile la disposizione dettata dall'art.1384 c.c., che attribuisce al giudice il potere di diminuirla «equamente» ("se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento"), atteso che — come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sent. n. 209 del 1988 — l'ammontare di una siffatta penale, diversamente da quella ordinaria, non è frutto di pattuizione fra le parti, ma è determinata direttamente dalla legge, sicché ogni (richiesta di) riduzione di quell'ammontare si traduce in un'ingiustificata ed illegittima (richiesta di) disapplicazione delle disposizioni che fissano con rigido parametro la misura contestata. Né la previsione di una penale così elevata può giustificare sospetti di incostituzionalità per irragionevolezza, avendo perseguito il legislatore lo scopo di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti in definitiva all'intera collettività nazionale; ovvero per disparità di trattamento dell'istituto di credito delegato alla riscossione rispetto al concessionario della riscossione, considerato che le situazioni poste a raffronto sono diverse, oltre che per la qualità dei soggetti, per la quantità, la natura e la cadenza dei flussi finanziari rispettivamente gestiti, nonché per la fonte di tale gestione (abilitazione ex lege e formale atto di concessione); e neppure, infine, sono pertinenti i dubbi di costituzionalità sollevati in riferimento all'art. 97 Cost.