(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659, comma secondo, c.p. la rumorosità non va valutata in astratto, sulla base di specifiche disposizioni di legge, bensì in concreto, tanto che qualsiasi attività lavorativa può essere qualificata «mestiere rumoroso» allorquando, per le modalità di esecuzione e per i mezzi di cui si avvale, sia produttiva di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità, a nulla rilevando che tale attività sia o meno contemplata come mestiere rumoroso dalla autorità amministrativa. Da ciò discende la irrilevanza della origine e della natura del rumore prodotto, che può derivare dalle caratteristiche proprie della attività esercitata, o dalle specifiche apparecchiature occorrenti all'esercizio normale del ciclo lavorativo, ovvero anche da una singola apparecchiatura o da un solo apparato pure non indispensabile, il cui uso sia però ritenuto utile ai fini di assicurare il ciclo della lavorazione come da orientamento di questa Corte. (Fattispecie relativa all'esercizio di locale di ballo).