(massima n. 1)
Il giudice, nel concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., deve indicare gli elementi in cui individuare il ravvedimento operoso dell'imputato, non essendo sufficiente la considerazione che costui aveva fornito al P.M. utili indicazioni, evitando che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze, nonostante non vi fossero stati positivi risvolti per le indagini, sia pure non per colpa di esso imputato.