(massima n. 1)
La legge non prevede alcun mezzo di impugnazione avverso le ordinanze del magistrato di sorveglianza di rigetto delle istanze di permesso o di ricovero in ospedale ai sensi dell'art. 11 ord. pen., avanzate dai detenuti, né l'impugnazione può ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 111 Cost., non essendo detti provvedimenti annoverabili tra quelli concernenti la libertà personale, bensì tra quelli che regolano il regime carcerario.