(massima n. 1)
In tema di liberazione condizionale, l'art. 13 ter, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, esclude, al secondo comma, tutte le limitazioni, ivi comprese quelle relative all'entitą della pena, per l'ammissione al lavoro all'esterno, ai permessi premio ed alle misure dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertą, tutte espressamente indicate con i riferimenti normativi, ma non gią per fruire della liberazione condizionale, per la quale restano applicabili le condizioni dell'art. 176 c.p. oltre alle limitazioni previste dall'art. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203. (Fattispecie relativa ad inammissibilitą dell'istanza di liberazione condizionale, non avendo il condannato «espiato il minimo di pena stabilito dall'art. 176 c.p.»).