(massima n. 1)
La rinuncia all'impugnazione ne determina ipso iure l'inammissibilità, donde l'efficacia meramente dichiarativa dell'ordinanza con la quale il giudice prende atto dell'inammissibilità stessa. Essa è un negozio unilaterale non suscettibile di revoca, esplicita o implicita, perché non può farsi dipendere dalla volontà della parte che, optando per la rinuncia, ha compiuto una libera scelta, il prodursi degli effetti giuridici propri dell'inammissibilità, vale a dire il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato; e ciò in ogni caso, e cioè anche se la revoca della rinuncia sia intervenuta prima della scadenza del termine utile per proporre impugnazione.