(massima n. 1)
La contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), è configurabile non solo quando (attesa la sua natura di reato di pericolo), la condotta posta in essere sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone e purtuttavia una sola di queste si sia, in concreto, lamentata, ma anche quando sia leso semplicemente l'interesse di una singola persona, atteso che, pur avendo la norma specificamente ad oggetto la tutela dell'ordine pubblico, tale tutela ben può estendersi anche alla tranquillità del privato, dal momento che la violazione di questa ultima non può avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica.