(massima n. 1)
Poiché l'attenuante della riparazione del danno non č applicabile se il risarcimento sia stato effettuato da un ente assicuratore in esecuzione di contratto antecedente all'episodio dannoso, il tempestivo comportamento dell'imputato di sollecitazione nei confronti dell'assicuratore e il ritardo di quest'ultimo nell'adempimento del fatto risarcitorio non hanno alcuna rilevanza ai fini della concessione dell'attenuante.