(massima n. 1)
In relazione ad addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non può escludersi il valore indiziario, eventualmente confirmatorio di altre risultanze, attribuibile ai precedenti penali e giudiziari del soggetto, ed anche ad eventuali provvedimenti di prevenzione, ma deve pur sempre trattarsi, per utile fruibilità, di precedenti o di pendenze relativi a fatti o a reati che, per titolo, per modalità di esecuzione, per l'oggetto, per concorso di persone con note particolari o per altre circostanze significative, permettono l'aggancio, secondo ragionevole probabilità, a presupposti o a finalità denotanti un retroterra di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui i singoli episodi possono essere riguardati come manifestazioni esteriori. Non sono sufficienti, dunque, precedenti genericamente contrari a regole di ordine pubblico, anche di natura penale. (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza reiettiva di richiesta di riesame, di provvedimento applicativo di custodia cautelare in carcere).