Cassazione penaleSez. Isentenza n. 2167del 27 luglio 1993
(2 massime)
(massima n. 1)
La prova della concessione del perdono da parte di talune delle vittime dell'attivitā delittuosa o, in mancanza, dei loro familiari, non costituisce elemento determinante in tema di liberazione condizionale.
La gravitā dei reati commessi non č incompatibile con la possibilitā di redenzione del colpevole, né di ostacolo alla liberazione condizionale, per la quale ha valore l'accertamento del suo sicuro ravvedimento.