(massima n. 1)
In tema di giudizio circa il ravvedimento del condannato, da compiersi ai fini della concessione della liberazione condizionale, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sé, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento poiché, se così fosse, la prospettiva della liberazione condizionale potrebbe indurre a poco sincere e strumentali ammissioni di colpevolezza, anche se, peraltro, la proclamata innocenza rende più difficoltoso il giudizio sul ravvedimento.