(massima n. 1)
L'art. 116 c.p.p., nel prevedere il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria procedente di rilasciare copia di atti processuali, non contempla alcun mezzo di impugnazione in caso di diniego, sicché, in virtù del principio di tassatività dei provvedimenti impugnabili nonché dei relativi mezzi di impugnazione (art. 568, primo comma, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso di esso. (Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricorso avverso ordinanza con cui erano state rigettate istanze volte a richiedere la copia di atti, in particolare di «nastri» fonici).